L’articolo 1, comma 16, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021) ha stabilito che, per le assunzioni di donne lavoratrici effettuate nel biennio 2021-2022, l’esonero di cui all’articolo 4, commi da 9 a 11, della legge 28 giugno 2012, n. 92, è riconosciuto nella misura del 100% nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui. Il riconoscimento dell’esonero è subordinato al requisito dell’incremento occupazionale netto, calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti; per i dipendenti a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra le ore pattuite e il normale orario di lavoro a tempo pieno.  La piena operatività dell’incentivo è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.  In relazione all’agevolazione in questione, l’INPS ha fornito alcune prime indicazioni operative di seguito riassunte.

Possono accedere al beneficio tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori. L’esonero trova applicazione per le assunzioni di donne lavoratrici svantaggiate, ossia:

  1. donne con almeno cinquant’anni di età e disoccupate da oltre dodici mesi;
  2. donne di qualsiasi età, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi. Non sono previsti vincoli temporali riguardanti la permanenza del requisito della residenza nelle aree svantaggiate, appositamente previste nella Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020, e che il rapporto di lavoro può svolgersi anche al di fuori delle aree indicate;
  3. donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
  4. donne di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi. Ai fini del rispetto del requisito occorre considerare il periodo di ventiquattro mesi antecedente la data di assunzione e verificare che in quel periodo la lavoratrice non abbia svolto un’attività di lavoro subordinato legata a un contratto di durata di almeno sei mesi ovvero un’attività di collaborazione coordinata e continuativa (o altra prestazione di lavoro di cui all’articolo 50, comma 1, lett. c-bis) del TUIR) la cui remunerazione annua sia superiore a 8.145 euro o un’attività di lavoro autonomo tale da produrre un reddito annuo lordo superiore a 4.800 euro.

Pertanto, ai fini del riconoscimento del beneficio in trattazione è richiesto o uno stato di disoccupazione di lunga durata (oltre dodici mesi) o il rispetto, in combinato con ulteriori previsioni, del requisito di “priva di impiego”. Inoltre, il requisito deve sussistere alla data dell’evento per il quale si intende richiedere il beneficio.

L’incentivo in esame spetta per:

  • le assunzioni a tempo determinato;
  • le assunzioni a tempo indeterminato;
  • le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato.

L’incentivo spetta anche in caso di part-time e in riferimento ai rapporti di lavoro a scopo di somministrazione. Non spetta, invece, per i rapporti di lavoro intermittente, lavoro occasionale e apprendistato.  Con riferimento alla durata del periodo agevolato, si chiarisce che, l’incentivo:

  • in caso di assunzione a tempo determinato, spetta fino a dodici mesi. L’incentivo spetta anche in caso di proroga del rapporto fino al limite complessivo di dodici mesi;
  • in caso di assunzione a tempo indeterminato, spetta per diciotto mesi;
  • in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine già agevolato, è riconosciuto per complessivi diciotto mesi a decorrere dalla data di assunzione.

Il diritto alla fruizione dell’incentivo è subordinato alle condizioni generali di cui all’articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all’applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione di cui all’articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.  Ai fini del legittimo riconoscimento dell’agevolazione, è necessario, tra l’altro, rispettare la condizione specificamente prevista dalla legge di bilancio 2021 consistente nella realizzazione dell’incremento occupazionale. L’esonero è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta e a condizione che per gli altri esoneri di cui si intenda fruire non sia espressamente previsto un divieto di cumulo con altri regimi.