L’articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021) prevede che i datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica in atto, possono richiedere la concessione dei trattamenti di integrazione salariale per periodi decorrenti dal 1° gennaio 2021, per una durata massima di dodici settimane. I periodi di integrazione salariale precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi dell’articolo 12 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (c.d. decreto ristori) collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 1° gennaio 2021, sono imputati, ove autorizzati, alle dodici settimane del nuovo periodo di trattamenti. Nelle more della pubblicazione della specifica circolare con cui verranno fornite nel dettaglio le novità legislative della legge di bilancio 2021, nonché le istruzioni operative per l’attuazione delle stesse, l’INPS ha fornito alcune prime informazioni in ordine alle già menzionate novità, nonché le istruzioni per la presentazione delle istanze.

lavoratori beneficiari

Riguardo ai lavoratori cui si rivolgono le tutele di cui alla legge n. 178 del 2020, l’istituto precisa che i trattamenti di integrazione salariale trovano applicazione ai lavoratori che risultino alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione al 1° gennaio 2021. Con riferimento al requisito soggettivo del lavoratore, nelle ipotesi di trasferimento di azienda ai sensi dell’articolo 2112 del Codice civile e di assunzioni a seguito di cambio di appalto, resta valido quanto già precisato dall’istituto in materia. Pertanto, in tali casi si computa anche il periodo durante il quale il lavoratore stesso è stato impiegato presso il precedente datore di lavoro.

modalità di trasmissione delle domande

Nel sito internet dell’istituto sono disponibili i servizi telematici per la trasmissione delle istanze che, in relazione alla previsione contenuta nella legge n. 178, devono riguardare periodi non antecedenti al 1° gennaio 2021. Atteso che per il finanziamento del nuovo periodo di trattamenti sono previste risorse specifiche e che il monitoraggio dei suddetti limiti di spesa è assegnato all’istituto, ai fini della gestione delle istanze e per garantire una puntuale attività di rendicontazione contabile, sono state istituite le nuove causali di seguito indicate.

Per richiedere l’ulteriore periodo di dodici settimane di integrazione salariale, i datori di lavoro dovranno trasmettere domanda di concessione dei trattamenti con la nuova causale, denominata “COVID 19 L. 178/20”. Sarà possibile inoltrare le suddette istanze a prescindere dall’avvenuto rilascio da parte delle sedi territoriali dell’istituto delle autorizzazioni relative alle sei settimane richieste ai sensi dell’articolo 12 del decreto-legge n. 137 del 2020. Con riferimento alla cassa integrazione in deroga, la nota conferma che possono trasmettere le domande come “deroga plurilocalizzata” esclusivamente i datori di lavoro che hanno ricevuto la prima autorizzazione con decreto del Ministero del lavoro; tutti gli altri datori di lavoro, invece, anche con più unità produttive, dovranno trasmettere la domanda come “deroga INPS”. Si sottolinea altresì che le domande di deroga devono essere inviate esclusivamente con riferimento alle singole unità produttive, ad eccezione delle aziende plurilocalizzate che hanno chiesto di accedere al flusso semplificato. Si evidenzia infine che, per la stessa unità produttiva e per il medesimo periodo, non è possibile richiedere ammortizzatori sociali diversi tranne nei casi in cui la domanda di cassa integrazione in deroga riguardi lavoratori esclusi dagli altri ammortizzatori Covid.

termini di trasmissione delle domande

Riguardo ai termini di trasmissione delle istanze, l’articolo 1, comma 301, della legge n. 178 del 2020, conferma la disciplina ordinaria, secondo cui il termine per la presentazione delle domande relative ai trattamenti di cassa integrazione salariale (ordinaria e in deroga) e di assegno ordinario è fissato entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.  I termini decadenziali di cui trattasi non devono intendersi in modo assoluto, ma devono considerarsi operanti solo con riferimento al periodo oggetto della domanda rispetto al quale la decadenza è intervenuta: laddove, quindi, l’istanza riguardi un arco temporale di durata plurimensile, il regime decadenziale riguarderà esclusivamente il periodo in relazione al quale il termine di invio della domanda risulti scaduto e si procederà ad un accoglimento parziale per il periodo residuo che risulti ancora nei termini di legge.