L’INPS ha fornito istruzioni per la gestione delle istanze di assegno di solidarietà in presenza di una richiesta di trattamento di assegno ordinario con causale Covid-19 ai sensi dell’articolo 21 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. cura Italia).

La disposizione in questione prevede, per i datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale che alla data del 23 febbraio 2020 hanno in corso un assegno di solidarietà e che devono sospendere il trattamento a causa dell’interruzione dell’attività produttiva per effetto dell’emergenza epidemiologica in atto, la possibilità di accedere all’assegno ordinario di cui all’articolo 19 del medesimo decreto.

Nel caso in cui il datore di lavoro inoltri una domanda di assegno ordinario con causale Covid-19 e, alla data di presentazione della già menzionata istanza, risulti già richiesta, per la stessa unità produttiva, la prestazione di assegno di solidarietà, l’INPS richiederà al datore di lavoro se intenda sospendere il trattamento di solidarietà in corso.

In caso di risposta negativa, l’istanza di assegno ordinario con causale Covid-19 sarà respinta non essendo possibile la compresenza delle due prestazioni.

In caso di risposta affermativa, prima di autorizzare la domanda di assegno ordinario con causale Covid-19, sarà disposta la sospensione dell’assegno di solidarietà.

Se la domanda di assegno di solidarietà si trova nello stato “istruttoria” o nello stato “pervenuta”, l’INPS procederà a ridurre il periodo richiesto a titolo di assegno di solidarietà impostando, come data fine, l’inizio del periodo richiesto a titolo di assegno ordinario con causale Covid-19.

Sarà richiesto all’azienda il numero di ore non indennizzabili per il periodo oggetto di riduzione. Conseguentemente, l’istanza di assegno di solidarietà verrà accolta con un provvedimento di accoglimento parziale riferito al periodo ridotto secondo le suddette indicazioni.

Nel caso in cui la domanda di assegno di solidarietà si trovi nello stato “autorizzata”, l’INPS procederà ad operare una rettifica al ribasso, riducendo il periodo richiesto a titolo di assegno di solidarietà e impostando, come data fine, l’inizio del periodo richiesto a titolo di assegno ordinario con causale Covid-19.

Anche in questo caso dovrà essere richiesto all’azienda il numero di ore non indennizzabili per il periodo oggetto di riduzione.

Conseguentemente, verrà emesso un nuovo provvedimento di accoglimento dell’istanza di assegno di solidarietà che annulla e sostituisce il precedente, con autorizzazione rimodulata a seguito della riduzione delle ore.

Infine, qualora l’azienda al termine dell’assegno ordinario volesse riprendere la fruizione dell’assegno di solidarietà, dovrebbe inoltrare una nuova domanda con riferimento agli stessi lavoratori destinatari della prestazione prima della sospensione del programma di solidarietà, indicando le ore relative al nuovo periodo richiesto.