L’INPS ha fornito istruzioni amministrative in materia di proroga delle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL, nonché in materia risoluzione del rapporto di lavoro a seguito di accordo collettivo aziendale e accesso all’indennità NASpI. Di seguito si riassumono le indicazioni fornite dall’istituto.

Proroga delle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL

L’articolo 5 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, prevede che le indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL, il cui periodo di fruizione sia terminato nell’arco temporale compreso tra il 1° maggio 2020 e il 30 giugno 2020, sono prorogate per ulteriori due mesi con decorrenza dal giorno di scadenza. La norma in questione dispone altresì che la proroga delle prestazioni è subordinata alla presenza delle condizioni previste dall’articolo 92 del decreto-legge 19 marzo 2020, n. 34 (c.d. decreto rilancio). Pertanto, per l’accesso alla proroga delle indennità NASpI e DIS- COLL il percettore non deve essere beneficiario:

  • delle indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. decreto cura Italia);
  • delle indennità Covid-19 di cui all’articolo 84 del decreto-legge n. 34 del 2020; dell’indennità a favore dei lavoratori domestici e dell’indennità a favore dei lavoratori sportivi di cui agli articoli rispettivamente 85 e 98 del citato decreto-legge n. 34 del 2020.

La disposizione in esame, inoltre, prevede espressamente che la proroga delle indennità di disoccupazione è rivolta anche ai soggetti che hanno beneficiato della proroga delle medesime indennità NASpI e DIS-COLL introdotta dall’articolo 92 del decreto rilancio. L’importo delle ulteriori due mensilità aggiuntive di NASpI o DIS-COLL è pari all’importo dell’ultima mensilità spettante per la prestazione originaria. Per i due mesi di estensione delle indennità di disoccupazione NASpI e DIS- COLL trovano applicazione tutti gli istituti relativi alla sospensione delle indennità in caso di rioccupazione di durata pari o inferiore a sei mesi (cinque giorni per la prestazione DIS-COLL), di abbattimento della prestazione in caso di cumulo della prestazione con il reddito da lavoro dipendente o autonomo, nonché l’istituto della decadenza. Per la proroga delle indennità NASpI e DIS-COLL non è necessario presentare alcuna domanda in quanto si procederà d’ufficio all’estensione delle stesse. Nel caso in cui il percettore delle prestazioni NASpI e DIS-COLL maturi i requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata durante il periodo di estensione delle predette indennità, queste ultime non saranno oggetto di proroga. Le eventuali somme indebitamente erogate saranno recuperate. Qualora il beneficiario delle indennità, la cui durata termini nell’arco temporale 1° maggio 2020 – 30 giugno 2020, abbia già presentato al 29 settembre 2020 (data di pubblicazione delle istruzioni in commento) la domanda di certificazione ai sensi dell’articolo 1, commi 179 e 199, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Ape Sociale, pensione lavoratori precoci), il riconoscimento della proroga in esame è sospeso; l’interessato, entro il 31 ottobre 2020, potrà manifestare la volontà di avvalersi della proroga delle prestazioni di disoccupazione. Solo a seguito della manifestazione di tale volontà entro il termine previsto, l’istituto terrà conto dei periodi di proroga ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti e delle condizioni per l’accesso alle prestazioni. L’istituto conferma che il percettore delle indennità NASpI e DIS-COLL può cumulare le stesse con le indennità Covid-19 di cui agli articoli precedentemente richiamati solo per il periodo di durata “ordinaria” delle suddette indennità di disoccupazione, come determinato in attuazione dell’articolo 5 (durata della NASpI) e dell’articolo 15, comma 6 (durata della DIS- COLL), del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Per quanto concerne la sola prestazione di disoccupazione NASpI – per la quale è previsto l’accredito della contribuzione figurativa – si precisa che anche per le ulteriori due mensilità aggiuntive erogate in attuazione del richiamato articolo 5 del decreto-legge n. 104 del 2020 verrà riconosciuta la contribuzione figurativa e, ove spettanti, gli assegni per il nucleo familiare. La proroga della indennità non è invece riconosciuta ai percettori della NASpI che hanno fruito della stessa in forma anticipata, secondo le disposizioni di cui all’articolo 8 del decreto legislativo n. 22 del 2015, e il cui periodo teorico di spettanza termini nell’arco temporale compreso tra il 1° maggio 2020 e il 30 giugno 2020.

Risoluzione del rapporto di lavoro a seguito di accordo collettivo aziendale e accesso all’indennità NASpI

L’articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2020 dispone – per i datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito dei trattamenti di integrazione salariale riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19 di cui all’articolo 1 ovvero dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui all’articolo 3 del medesimo decreto-legge n. 104 del 2020 – la preclusione dell’avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in materia di licenziamenti collettivi, e prevede altresì che rimangono sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020. Il comma 2 del citato articolo 14 del decreto-legge n. 104 del 2020 dispone – ferme le condizioni di cui al comma 1 del medesimo articolo 14 – che è preclusa al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, prevedendo altresì che restano sospese le procedure in corso di cui all’articolo 7 della medesima legge. Il successivo comma 3 dell’articolo 14 in argomento dispone che le preclusioni e le sospensioni di cui ai sopra richiamati commi 1 e 2 dell’articolo 14 del decreto-legge n. 104 del 2020 non trovano applicazione, tra le altre, nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale – stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale – che ha ad oggetto un incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo.

La disposizione in questione, infine, prevede che ai suddetti lavoratori, che cessano il rapporto di lavoro aderendo al predetto accordo collettivo aziendale, è comunque riconosciuta l’indennità di disoccupazione NASpI. A tale riguardo, l’istituto fa presente che i lavoratori che cessano il rapporto di lavoro a seguito di accordo collettivo aziendale stipulato dalle organizzazioni sindacali e che ha ad oggetto un incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro medesimo sono tenuti, in sede di presentazione della domanda di indennità NASpI, ad allegare l’accordo collettivo aziendale di cui sopra e la documentazione attestante l’adesione al predetto accordo da parte del lavoratore interessato.