È stato pubblicato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 luglio 2020 che definisce la programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio dello Stato per l’anno 2020, prevedendo l’entrata in Italia, per motivi di lavoro stagionale e non stagionale e di lavoro autonomo, di cittadini non comunitari entro una quota massima di 30.850 unità, di cui 12.850 unità per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo. Nell’ambito della programmazione transitoria per l’anno 2020, le amministrazioni interessate hanno fornito l’attribuzione territoriale di parte delle quote dei flussi di ingresso e le indicazioni per la presentazione delle istanze.

lavoro subordinato non stagionale e lavoro autonomo

All’interno della quota massima, i cittadini non comunitari sono ammessi, per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo, entro una quota di 12.850 unità, di cui:

  • 100 cittadini stranieri non comunitari residenti all’estero, che abbiano completato programmi di formazione ed istruzione nei paesi d’origine ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (testo unico dell’immigrazione);
  • 100 lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, residenti in Venezuela per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo.

Nell’ambito della quota di 12.850 unità, sono ammessi in Italia per motivi di lavoro subordinato non stagionale nei settori dell’autotrasporto merci per conto terzi, dell’edilizia e turistico alberghiero, 6.000 cittadini di paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere specifici accordi di cooperazione in materia migratoria, così ripartiti:

    1. 4.500 lavoratori subordinati non stagionali cittadini di Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d’Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Ghana, Giappone, India, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina;
    2. 1.500 lavoratori subordinati non stagionali cittadini di paesi con i quali nel corso dell’anno 2020 entrino in vigore accordi di cooperazione in materia migratoria.

Inoltre, sempre nell’ambito della quota di 12.850 unità, è autorizzata la conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato di:

  • 4.060 permessi di soggiorno per lavoro stagionale;
  • 1.500 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale;
  • 200 permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati ai cittadini di paesi terzi da altro stato membro dell’Unione europea.

Infine, sempre nell’ambito della quota di 12.850 unità, è prevista la conversione in permessi di soggiorno per lavoro autonomo di:

  • 370 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale;
  • 20 permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciati ai cittadini di paesi terzi da altro stato membro dell’Unione europea.

Le quote destinate alle conversioni (6.150 unità) in permessi di soggiorno per lavoro subordinato e autonomo, previste dal decreto in commento, saranno ripartite a livello territoriale dalla Direzione generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del lavoro – tramite il sistema informatizzato SILEN – sulla base delle effettive domande che perverranno agli sportelli unici per l’immigrazione.

Trascorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto, qualora vengano rilevate quote significative non utilizzate, le stesse possono essere diversamente ripartite dal Ministero del lavoro sulla base delle effettive necessità riscontrate sul mercato del lavoro.

È consentito, inoltre, l’ingresso in Italia per motivi di lavoro autonomo, nell’ambito delle 12.850 unità, di 500 cittadini non comunitari residenti all’estero, appartenenti alle seguenti categorie:

  • imprenditori che intendono attuare un piano di investimento di interesse per l’economia italiana, che preveda l’impiego di risorse proprie non inferiori a 500.000 euro e provenienti da fonti lecite, nonché la creazione almeno di tre nuovi posti di lavoro;
  • liberi professionisti che intendono esercitare professioni regolamentate o vigilate, oppure non regolamentate ma rappresentate a livello nazionale da associazioni iscritte in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
  • titolari di cariche societarie di amministrazione e di controllo espressamente previsti dal decreto interministeriale 11 maggio 2011, n. 850;
  • artisti di chiara fama o di alta e nota qualificazione professionale, ingaggiati da enti pubblici o privati, in presenza dei requisiti espressamente previsti dal decreto n. 850 del 2011;
  • cittadini stranieri che intendono costituire imprese “start-up innovative”, in presenza dei requisiti previsti dalla stessa legge e che sono titolari di un rapporto di lavoro di natura autonoma con l’impresa.

lavoro stagionale

Nell’ambito della quota massima di 30.850 unità, sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato stagionale nei settori agricolo e turistico-alberghiero, i cittadini non comunitari residenti all’estero entro una quota di 18.000 unità. La quota riguarda i lavoratori subordinati stagionali non comunitari cittadini di Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Erzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d’Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Ghana, Giappone, India, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina

modalità di presentazione delle istanze e modulistica

L’applicativo per la precompilazione dei moduli di domanda è disponibile all’indirizzo https://nullaostalavoro.dlci.interno.it (mod. C–STAG). Le domande e saranno trasmesse, esclusivamente con le consuete modalità telematiche e previo accesso al sistema con identità SPID, come sopra descritto, per i lavoratori non comunitari stagionali, compresi nella quota complessiva indicata al precedente articolo 4, dalle ore 9:00 del 27 ottobre 2020 (quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del DPCM) Le domande potranno essere presentate fino al 31 dicembre 2020. Le procedure riguardanti l’accesso degli utenti, l’invio delle domande e la verifica dello stato di avanzamento della pratica sono rinvenibili sul sito internet del Ministero dell’Interno (www.interno.gov.it). Durante la fase di compilazione e di inoltro delle domande, sarà fornita assistenza agli utenti attraverso un servizio di help desk, che potrà fornire ragguagli tecnici e sarà raggiungibile tramite un modulo di richiesta di assistenza utilizzando il link “Help Desk”, sull’home page dell’applicativo, disponibile per tutti gli utenti registrati. Tutti gli invii, compresi quelli generati con l’assistenza delle associazioni o dei patronati, verranno gestiti dal programma in maniera singola, domanda per domanda e non “a pacchetto”. L’eventuale spedizione di più domande mediante un unico invio verrà gestita come una serie di singole spedizioni, in base all’ordine di compilazione, e verranno generate singole ricevute per ogni domanda. Le domande saranno trattate sulla base del rispettivo ordine cronologico di presentazione. Nell’area del singolo utente sarà, inoltre, possibile visualizzare l’elenco delle domande regolarmente inviate.

istruttoria

Riguardo l’istruttoria relativa alle domande di lavoro stagionale, nonché alle richieste di lavoro stagionale pluriennale, si ribadiscono le istruzioni già diramate agli Ispettorati territoriali del lavoro con la circolare del Ministero del lavoro del 16 dicembre 2016, con riferimento, in particolare, all’individuazione sia dei settori occupazionali “agricolo e turistico alberghiero” (articolo 24, comma 1, TUI), che delle ulteriori ipotesi di rifiuto del nulla osta al lavoro (articolo 24, comma 12, TUI). La nota ministeriale richiama, inoltre, la procedura del silenzio assenso per le richieste di nulla osta al lavoro stagionale e stagionale pluriennale a favore degli stranieri già autorizzati almeno una volta nei cinque anni precedenti a prestare lavoro stagionale presso lo stesso datore di lavoro, nonché l’adempimento dell’obbligo della comunicazione obbligatoria di assunzione contestuale alla sottoscrizione del contratto di soggiorno.

protocolli di intesa

Anche in questa occasione, le associazioni di categoria di cui all’articolo 38 del decreto Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, firmatarie dei Protocolli stipulati con i ministeri dell’interno e del lavoro (tra le quali è compresa Federalberghi Nazionale) potranno inviare le istanze per conto dei datori di lavoro che aderiscono alle rispettive associazioni. I Protocolli sono aperti all’adesione di altre associazioni interessate. Gli accreditamenti già rilasciati agli operatori segnalati dalle associazioni di categoria firmatarie del protocollo per le domande relative ai precedenti decreti sono confermati.