Il Ministero del lavoro ha emanato la circolare con la quale attribuisce agli ispettorati territoriali del lavoro le quote di cui agli articoli 3, 4 e 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 luglio 2020, concernente la Programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro nel territorio dello Stato per l’anno 2020. In particolare, relativamente alle quote destinate agli ingressi per lavoro subordinato non stagionale nei settori dell’autotrasporto, dell’edilizia e turistico-alberghiero, sulla base dei primi dati forniti dal Ministero dell’interno relativi alle istanze pervenute in ordine cronologico alla data del 28 ottobre 2020 agli sportelli unici per l’immigrazione, il ministero assegna 4.000 quote, indistinte per settore produttivo. Successive assegnazioni saranno effettuate non appena perverranno ulteriori dati dal Ministero dell’interno.

Con riferimento all’assegnazione delle quote di cui all’articolo 4:

  • comma 1, riservate ad ingressi di lavoratori stranieri che hanno partecipato a programmi di formazione e di istruzione nei paesi di origine (ex articolo 23 del testo unico dell’immigrazione), si provvederà ad assegnare la relativa quota su richiesta degli ispettorati territoriali competenti;
  • comma 2, per ingressi riservati a lavoratori di origine italiana residenti in Venezuela, come già avvenuto nel passato, non vengono ripartite a livello territoriale ma restano nella disponibilità del Ministero del lavoro che provvederà ad assegnarle sulla base delle specifiche richieste che perverranno agli sportelli unici;
  • commi 3 e 4, destinate alle conversioni in permessi di soggiorno per lavoro subordinato e autonomo, si è proceduto a una provvisoria ripartizione territoriale di 2.466 quote, sulla base delle istanze di conversione pervenute. Sulla base delle ulteriori istanze che perverranno agli sportelli unici saranno successivamente attribuite le relative quote.

Con riguardo all’assegnazione delle quote per ingressi per motivi di lavoro stagionale nei settori agricolo e turistico-alberghiero, previste dall’articolo 6, commi 1-3, viene effettuata una prima ripartizione territoriale pari a 6.500 quote (di cui n. 563 per richieste di nulla osta al lavoro stagionale pluriennale), sulla base del fabbisogno di manodopera stagionale non comunitaria segnalato dagli ispettorati territoriali del lavoro e scaturito dalle consultazioni effettuate a livello locale con le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le parti sociali.  Gli ispettorati territoriali potranno richiedere ulteriori quote per dare riscontro alle richieste presentate agli sportelli unici per l’immigrazione;

Il ministero evidenzia che, come da prassi consolidata nell’applicazione dei precedenti decreti di programmazione dei flussi, a fronte di fabbisogni locali che si rivelassero superiori alle quote attribuite a livello provinciale gli uffici territoriali potranno richiedere ulteriori quote per dare riscontro alle richieste presentate agli sportelli unici.