L’INPS ha fornito indicazioni operative in merito al diritto alla fruizione del congedo Covid-19 di cui all’articolo 23 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. cura Italia) in favore dei lavoratori dipendenti del settore privato, dei lavoratori iscritti alla gestione separata e dei lavoratori autonomi.
Al riguardo, si ricorda che il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. rilancio), in sede di conversione, ha previsto l’estensione del periodo di fruizione del congedo Covid-19, individuando un arco temporale che decorre dal 5 marzo 2020 fino al 31 agosto 2020, per un massimo di trenta giorni.
Pertanto, sulla scorta delle modifiche apportate dal decreto rilancio, a decorrere dal 5 marzo e sino al 31 agosto 2020, e per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a trenta giorni, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire per i figli di età non superiore a 12 anni – fatto salvo quanto previsto in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata – di uno specifico congedo (c.d. congedo Covid) per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50% della retribuzione.
Gli eventuali periodi di congedo parentale fruiti dai genitori durante il periodo di sospensione sono convertiti nel congedo in questione con diritto all’indennità e non computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.
I genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla gestione separata hanno diritto a fruire, per il medesimo periodo, per i figli di età non superiore ai 12 anni, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50% di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell’indennità di maternità.
La stessa indennità è estesa ai genitori lavoratori autonomi iscritti all’INPS ed è commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.
I periodi di congedo sono riconosciuti alternativamente ad entrambi i genitori conviventi, per un totale complessivo di trenta giorni, e possono essere usufruiti in forma giornaliera od oraria. Il decreto rilancio ha, infatti, previsto, solo per i lavoratori dipendenti, la possibilità di fruire del congedo Covid-19 in modalità oraria nel periodo che va dal 19 luglio 2020 al 31 agosto 2020.
Fruizione oraria del congedo
Le domande per il congedo in questione in modalità oraria, come per il congedo a giornata intera, possono avere ad oggetto periodi di fruizione antecedenti la presentazione delle domande stesse, purché ricadenti all’interno dell’arco temporale sopra individuato (19 luglio 2020 -31 agosto 2020).
La domanda di congedo orario deve essere presentata in modalità telematica, sul sito web dell’istituto, mediante la procedura per la presentazione delle domande di congedo parentale a ore ordinario, selezionando la specifica opzione “Covid-19”.
Nella domanda il genitore è tenuto a dichiarare:
- il numero di giornate di congedo che intende fruire in modalità oraria;
- il periodo all’interno del quale queste giornate intere di congedo sono fruite in modalità oraria.
Il periodo dovrà essere contenuto all’interno di un mese solare. Pertanto, se il periodo all’interno del quale si intende fruire delle ore di congedo sia a cavallo tra il mese di luglio 2020 ed il mese di agosto 2020, dovranno essere presentate due domande.
Poiché l’indennizzo del congedo Covid-19 viene erogato in modalità giornaliera, la fruizione oraria deve comunque essere ricondotta ad una giornata intera di congedo. Di conseguenza, se le ore che compongono un giorno di congedo sono fruite su più giornate di lavoro, nella domanda si dovrà dichiarare di fruire di un giorno di congedo all’interno di un arco temporale di riferimento (dalla data x alla data y) nello stesso mese solare.
Istruzioni per la compilazione delle denunce contributive e per il relativo conguaglio
L’INPS ha introdotto i seguenti nuovi codici evento riferiti espressamente alla fruizione oraria dei congedi Covid-19:
- MV0 (MVzero): assenza oraria ai sensi della L. n. 77/2020 riferita a figli di età non superiore a dodici anni (congedo parentale di cui all’art. 23, comma 1, del D.L. n. 18/2020 convertito con modificazioni dalla L. n. 27/2020 e modificato dall’art. 72, comma 1, lettera a), del D.L. n. 34/2020);
- YMV1: assenza oraria ai sensi della L. n. 77/2020 priva di limite di età, riferita a figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della L. n. 104/1992, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale (congedo parentale di cui all’art. 23, comma 5, del D.L. n. 18/2020 ed art. 72, comma 1, lettera a), del D.L. n. 34/2020).