Il Presidente del Consiglio dei ministri ha adottato un decreto che aggiorna le misure di contenimento del contagio da Covid-19, applicabili dal 5 novembre fino al 3 dicembre 2020.Le misure di contenimento sono differenziate in base a tre fasce di rischio. Sono stabilite misure comuni per tutto il territorio nazionale, e misure ulteriori per le Regioni che presentano un maggior rischio (fascia arancione o rossa).

Le Regioni con più alto rischio, calcolato secondo 21 diversi parametri, saranno inserite nella fascia arancione o rossa con ordinanza del Ministro della Salute assunta di concerto con i Presidenti delle Regioni Interessate.

Di seguito, si riepilogano le misure di principale interesse per le imprese turistico ricettive e gli stabilimenti termali.

Misure valide per tutto il territorio nazionale

Dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È in ogni caso fortemente raccomandato per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi (articolo 1, comma 3).

Delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, può essere disposta per tutta la giornata o in determinate fasce orarie la chiusura al pubblico, fatta salva la possibilità di accesso, e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private (articolo 1, comma 4).

È fatto obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti (articolo 1, comma 5).

Sono sospese le attività dei parchi tematici e di divertimento (articolo 1, comma 9, lettera c).

Sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche. Relativamente ai centri termali, si segnala che, rispetto al precedente decreto, è stato eliminato il riferimento alla presenza del presidio sanitario obbligatorio, mentre è stata introdotta la possibilità di mantenere l’apertura per le attività riabilitative e terapeutiche. Si conferma la chiusura dei centri culturali, sociali e ricreativi. Ferma restando la sospensione delle attività di piscine e palestre, l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere svolte all’aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con gli specifici protocolli, senza però la possibilità di utilizzare gli spogliatoi interni a detti circoli. Sono inoltre consentite le attività dei centri di riabilitazione (articolo 1, comma 9, lettera f).

Sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente (articolo 1, comma 9, lettera l).

Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto (articolo 1, comma 9, lettera m).

Restano sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso. Restano vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose. Rimane anche il divieto di organizzare sagre e fiere di qualunque genere e altri analoghi eventi (articolo 1, comma 9, lettera n).

Rimangono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza; tutte le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti e in assenza di pubblico; nell’ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni; è fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza (articolo 1, comma 9, lettera o).

Sospese le mostre e i musei (articolo 1, comma 9, lettera r).

I corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi solo con modalità a distanza, tranne alcune specifiche deroghe (ad esempio i corsi di formazione in materia di salute e sicurezza, nel rispetto degli specifici protocolli) (articolo 1, comma 9, lettera s).

Rimangono sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate (articolo 1, comma 9, lettera t).

Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole (articolo 1, comma 9, lettera ff).

Restano consentite le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) solo dalle ore 5.00 fino alle 18.00; il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi; dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico; resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze; continuano a essere consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale. Resta fermo il rispetto del distanziamento e degli specifici protocolli (articolo 1, comma 9, lettera gg).

Le attività inerenti ai servizi alla persona sono consentite nel rispetto degli specifici protocolli (articolo 1, comma 9, lettera ii).

Per le strutture ricettive si conferma che le attività devono essere esercitate assicurando il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un metro negli spazi comuni, nel rispetto degli specifici protocolli (cfr. allegato 9), idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio. (articolo 1, comma 9, lettera pp),

È confermata la chiusura degli impianti nei comprensori sciistici; gli stessi possono essere utilizzati solo da parte di atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal CONI, dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e/o dalle rispettive federazioni per permettere la preparazione finalizzata allo svolgimento di competizioni sportive nazionali ed internazionali o lo svolgimento di tali competizioni. Gli impianti sono aperti agli sciatori amatoriali solo subordinatamente all’adozione di apposite linee guida da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e validate dal Comitato tecnico-scientifico, rivolte ad evitare aggregazioni di persone e, in genere, assembramenti (articolo 1, comma 9, lettera oo).

Sono altresì confermate e restano in vigore le restrizioni all’ingresso in Italia da alcuni paesi a rischio, con obbligo di tampone e/o quarantena, salvo specifiche deroghe (commi 7 e 8 dell’articolo 8).

Ulteriori misure valide per i territori caratterizzati da uno “scenario di tipo 3” e con un livello di rischio “alto” (fascia arancione)

I territori interessati da ulteriori restrizioni sono individuati con ordinanza del Ministro della salute, adottata sentiti i Presidenti delle Regioni interessate, sulla base del monitoraggio dei dati epidemiologici. Le ulteriori misure di contenimento previste dall’articolo 2 del dpcm in oggetto sono obbligatorie nei territori interessati dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle specifiche ordinanze. L’ordinanza del Ministro della salute può prevedere, in relazione a specifiche parti del territorio regionale ed in ragione del rischio epidemiologico accertato, l’esenzione dall’applicazione di una o più delle misure previste dal comma 4 dell’articolo 2 del dpcm.

È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori interessati, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

È vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune.

Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22.00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Si evidenzia che, in relazione alla cosiddetta fascia arancione, il decreto non ripropone la deroga per i clienti delle strutture ricettive.

Ulteriori misure valide per i territori caratterizzati da uno “scenario di tipo 4” e con un livello di rischio “alto” (fascia rossa)

I territori interessati dalle massime restrizioni sono individuati con ordinanza del Ministro della salute, adottata sentiti i Presidenti delle Regioni interessate, sulla base del monitoraggio dei dati epidemiologici. Le ulteriori misure di contenimento previste dall’articolo 3 del dpcm in oggetto sono obbligatorie nei territori interessati dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle specifiche ordinanze. L’ordinanza del Ministro della salute può prevedere, in relazione a specifiche parti del territorio regionale ed in ragione del rischio epidemiologico accertato, l’esenzione dall’applicazione di una o più delle misure previste dal comma 4 dell’articolo 3 del dpcm.

È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori interessati, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 23 del dpcm, sia negli esercizi di vicinato, sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi di cui all’articolo 1, comma 9, lett. dd). Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie.

Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Anche in questo caso, non viene prevista la deroga per i clienti alloggiati nelle strutture ricettive. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia  per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22.00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

Sono sospese le attività inerenti servizi alla persona, diverse da quelle individuate nell’allegato 24. Barbieri e parrucchieri potranno continuare l’attività nel rispetto degli specifici protocolli.